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Nessun rischio per gli Impianti Idroelettrici inclusi nella Graduatoria degli Impianti ammessi a Registro

Una associazione di categoria in rapido declino di associati e di credibilità ci ha esplicitamente accusato di aver danneggiato gli operatori idroelettrici perché un nostro ricorso avrebbe provocato l’annullamento della graduatoria degli impianti iscritti al registro ai sensi del D.M. 23 giugno 2016 in posizione utile per l’ottenimento degli incentivi (la cosiddetta “Tabella A”).

Per quanto non sia nel nostro stile replicare agli attacchi altrui e alimentare futili polemiche (specie perché ben sappiamo che chi si trova in evidente crisi di rappresentatività spesso ricorre al sensazionalismo) non possiamo evidentemente esimerci dal fare chiarezza sull’argomento (e ci scusiamo con Voi, perché ciò richiede da parte nostra un comunicato particolarmente lungo e articolato). Ciò anche alla luce delle attente analisi che gli esperti delle Commissioni di Assoidroelettrica, coordinati da uno stimato Docente Universitario anch’esso membro di una delle citate Commissioni, hanno svolto nel corso del fine settimana, dalle quali emerge che i soggetti risultati aggiudicatari di una posizione utile nella Tabella A dell’ultimo registro GSE nulla hanno da temere in merito all’accesso all’incentivo, se non un breve rinvio dell’accesso stesso.

Cominciamo con il dire che il ricorso di Assoidroelettrica riguardava diversi aspetti specifici del D.M. 23 giugno 2016, ma ci soffermeremo qui solamente sui due motivi di ricorso che la sentenza del TAR del Lazio n. 08997/2017 ha ritenuto fondati e precisamente:

  1. agli impianti idroelettrici di potenza superiore ai 5 MW, che possono accedere agli incentivi solo mediante il meccanismo delle aste (nota 1), era preclusa la partecipazione alle aste stesse perché il decreto aveva inopinatamente azzerato il contingente di potenza disponibile (e sottolineiamo che non si è mai dato il caso, per nessun’altra fonte rinnovabile, di un contingente posto uguale a zero!)
  2. per quanto riguarda invece gli impianti di piccola taglia, esisteva un evidente discriminazione tra gli operatori privati e quelli pubblici, in quanto la soglia di potenza sotto la quale, a determinate condizioni, si può avere accesso diretto agli incentivi era raddoppiata per gli impianti realizzati da Pubbliche Amministrazioni mediante procedure di evidenza pubblica (nota 2). Precisiamo che Assoidroelettrica non ha nessun pregiudizio verso gli operatori pubblici, ma pretende semplicemente che la concorrenza avvenga su un piano di parità tra gli operatori senza privilegi per alcuno.

Ci pare del tutto evidente che il nostro ricorso su questi due punti fosse opportuno e necessario per difendere gli operatori idroelettrici italiani!

Occorre ora sottolineare che la sentenza non ha affatto disposto l’annullamento generalizzato della graduatoria degli impianti iscritti ai registri, ma ha al contrario specificato che le procedure applicative del GSE del 15 luglio 2016 e la graduatoria degli impianti iscritti nel Registro in posizione utile del 25 novembre 2016 “devono essere annullati in partis quibus” ovvero limitatamente alle parti relative ai due motivi di ricorso sopra indicati, che sono stati accolti dal Giudice.

Dato che uno dei motivi di ricorso accolti dal Giudice riguarda le aste e l’altro l’accesso diretto, non c’è a nostro giudizio alcuna ragione di sospendere o inficiare la validità della graduatoria relativa ai registri.

La questione era già stata discussa in una riunione tenutasi presso il Ministero dello Sviluppo Economico il  10.10.2017, cui hanno partecipato qualificati esperti e legali del ministero stesso e del GSE, durante la quale avevamo manifestato la nostra piena disponibilità a ricercare una soluzione efficace e rapida possibile affinché si desse applicazione alla sentenza nel rispetto dei diritti di ciascuno.

Ovviamente non conosciamo formalmente i motivi che hanno poi indotto il GSE a inviare ad alcuni produttori una comunicazione con cui si annunciava “il venire meno del titolo per il riconoscimento degli incentivi”.
Riteniamo però che ciò sia dovuto a un atteggiamento prudenziale – forse anche doveroso per chi gestisce denari pubblici – del GSE, il quale ha inteso cautelarsi contro il rischio che alcuni soggetti pubblici, i quali a seguito della sentenza hanno perso il diritto all’accesso  diretto all’incentivo, potessero rivendicare il diritto di essere alternativamente inseriti nella graduatoria degli impianti ammessi a registro in posizione utile (“Tabella A”).
In questo caso, in astratto, si sarebbe posto il problema della “retrocessione” di altri operatori dalla “Tabella A” alla “Tabella C” per far posto ai nuovi entranti, con lesione del legittimo affidamento di questi ultimi. Da ciò probabilmente la decisione di “sospendere” la graduatoria in attesa della sentenza di secondo grado (le parti soccombenti hanno infatti ricorso contro la sentenza del TAR).
Notiamo peraltro che un tale atteggiamento rigorosamente cautelativo dovrebbe portare il GSE a sospendere non solo la graduatoria dell’idroelettrico ma anche quella delle altre fonti rinnovabili elencate nell’articolo 4, comma 3, lettere a, b e c – e cioè eolico, oceanico, biomasse e biogas.

Ebbene, a seguito delle nostre approfondite analisi di cui abbiamo detto, possiamo fin d’ora affermare che tale rischio in concreto non esiste, almeno per il settore idroelettrico, per i motivi di seguito illustrati.

Abbiamo visto come gli impianti esclusi dall’accesso diretto a seguito della sentenza del TAR sono quelli “realizzati con procedure ad evidenza pubblica da amministrazioni pubbliche, anche tra loro associate, ivi inclusi i consorzi di bonifica, aventi potenza fino al doppio del livello massimo indicato alle lettere da a) a c)”, dell’Art. 4, Comma 3, vale a dire:

a) impianti eolici e a fonte oceanica di potenza fino a 120 kW (2* 60 kW);
c) impianti alimentati a biomassa di potenza fino a 400 kW (2*200 kW) e a
biogas di potenza fino a 200 kW (2*100 kW);
b) impianti idroelettrici, di potenza nominale di concessione fino a 500 kW
(2*250 kW), purché appartenenti alle seguenti “casistiche”:

i.   realizzati su canali artificiali o condotte esistenti, senza incremento né di
portata derivata dal corpo idrico naturale, né del periodo in cui ha
luogo il prelievo;
ii.  che utilizzano acque di restituzioni o di scarico di utenze esistenti senza
modificare il punto di restituzione o di scarico;
iii.  che utilizzano salti su briglie o traverse esistenti senza sottensione di
alveo naturale o sottrazione di risorsa;
iv.  che utilizzano parte del rilascio del deflusso minimo vitale al netto della
quota destinata alla scala di risalita, senza sottensione di alveo naturale.

D’altra parte, il criterio prioritario e dirimente per poter accedere alla graduatoria in posizione utile, cioè alla Tabella A, si è rivelato essere la precedente iscrizione in posizione non utile (id est nella “Tabella C”) nei registri aperti ai sensi del decreto ministeriale 6 luglio 2012, e ciò ai sensi dell’Art. 10, comma 3, lettera b del DM 23 giugno 2916 ile quale assegna appunto priorità agli “impianti idonei iscritti in posizione non utile nei registri aperti ai sensi del decreto ministeriale 6 luglio 2012, muniti, alla data di entrata in vigore del presente decreto, sia di titolo autorizzativo sia, per le fonti per le quali è necessaria la concessione, di titolo concessorio”
Bisogna perciò, in sintesi, verificare se alcuni degli impianti proposti da pubbliche amministrazioni soddisfino tutti i seguenti requisiti:

  • abbiano potenza nominale di concessione compresa tra 250 e 500 kW;
  • rientrino nelle casistiche di cui all’Articolo 4, comma 3, lettera b;
  • fossero inclusi nella Tabella C del precedente del 6 luglio 2012

poiché solo a queste condizioni potrebbero ambire all’ammissione nella graduatoria degli impianti ammessi a registro in posizione utile ai sensi del DM 23 giugno 2016.

Abbiamo perciò verificato la Tabella C dei Registri del precedente DM 6 luglio 2012, ricercando tutti gli impianti di titolarità di Pubbliche Amministrazioni di potenza compresa tra i 250 e i 500 kW e abbiamo verificato che nessuna di queste ha il requisito di rientrare nelle “casistiche” di cui all’Art. 4, Comma 3, lettera b. Tutti gli impianti riconducibili alle Pubbliche Amministrazioni, infatti, dichiaravano nella vecchia Tabella “C” la non appartenenza a dette categorie speciali o casistiche.
Ciò rende persino superfluo l’ulteriore verifica del possesso del titolo autorizzativo, anch’esso requisito necessario e notiamo, tra l’altro, che nel caso in cui detti impianti fossero rientrati nelle casistiche speciali, sarebbero stati già premiati con l’accesso all’ultima graduatoria di cui alla Tabella “A” del DM del 2012.
Per tutto quanto sopra esposto, non sussiste alcuna possibilità per cui impianti di titolarità di una Pubblica Amministrazione possano in qualche modo vantare un diritto d’accesso alla graduatoria degli impianti iscritti a registro né provocare la ”retrocessione” d’impianti oggi in graduatoria. L’attuale Tabella A può dirsi quindi – almeno per l’idroelettrico – del tutto consolidata.
Contiamo di illustrare al più presto e in dettaglio al GSE quanto emerso dalle nostre verifiche, nel corso di un ulteriore incontro che abbiamo già richiesto, e siamo fiduciosi che all’esito di tale incontro, fugato ogni dubbio, il GSE vorrà riconfermare la validità dell’attuale graduatoria.
Intendiamo peraltro individuare e proporre una soluzione anche per quelle pubbliche amministrazioni potenzialmente danneggiate dalla sentenza del TAR anche considerato il legittimo affidamento che le stesse avevano riposto nel provvedimento di Legge, e il fatto che il costo in termini di monte incentivi sarebbe del tutto trascurabile. Ciò a conferma del fatto che, a parità di condizioni, Assoidroelettrica non ha alcun pregiudizio nei confronti delle pubbliche amministrazioni.

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Nota 1:
Articolo 4, comma 2, lettera a: “Accedono ai meccanismi di incentivazione di cui al presente decreto a seguito di partecipazione a procedure competitive di aste al ribasso i seguenti impianti: a) gli impianti di cui al comma 1, lettere a) e b)  [i.e. gli impianti nuovi…] , la cui potenza è superiore alla pertinente potenza di soglia;” dove la potenza di soglia è definita molto chiaramente dall’Articolo 5, comma 1: “I valori della potenza di soglia sono fissati in 5 MW per tutte le tipologie di fonte rinnovabile.”
Nota 2:
Art. 4, comma 3, lettera f: “Possono accedere direttamente ai meccanismi di incentivazione previsti dal presente decreto: …..f) gli impianti realizzati con procedure ad evidenza pubblica da amministrazioni pubbliche, anche tra loro associate, ivi inclusi i consorzi di bonifica, aventi potenza fino al doppio del livello massimo indicato alle lettere da a) a c)”