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POSSIBILI DIFFERIMENTI DELLE PROROGHE CONCESSE AI SENSI D.L. N.221/2021

Facendo seguito al comunicato n.327 pubblicato in data 01.08.2022 e a completamento della disciplina relativa ai termini di entrata in esercizio come di recente modificata, si rappresenta che le proroghe descritte nel predetto comunicato costituiscono applicazione generalizzata del D.L. n. 221/2021 (proroga dello stato di emergenza covid fino al 31/3/2022) e, ai fini della loro efficacia, non richiedono la trasmissione di comunicazioni alla competente amministrazione, né il positivo esame istruttorio da parte della medesima amministrazione.


Si tratta quindi di proroghe disposte ex lege, che possono subire un ulteriore differimento in forza di quanto previsto dal recente D.L. n. 21/2022, convertito in Legge n. 51/22, che, tra l’altro, prevede la proroga di un anno dei termini di inizio e fine lavori dei permessi di costruire, Scia, autorizzazioni paesaggistiche e ambientali, rilasciati o formatisi fino al 31 dicembre 2022 (art.10 septies, comma 1, lett.a).
Il GSE, infatti, ha ritenuto applicabile la suddetta norma agli adempimenti previsti per l’accesso agli incentivi e già prorogati dalle disposizioni del D.L 221/2021, tra i quali rientra anche il rispetto dei termini di entrata in esercizio.


In particolare, tali adempimenti potranno essere ulteriormente differiti come segue:

– nel caso la data ultima per il completamento dei lavori, prorogata di un anno, ricada nei 12 mesi successivi al termine dell’adempimento aggiornato dalle disposizioni del D.L 221/2021, il termine è differito alla nuova data ultima per il completamento dei lavori;

– nel caso la data ultima per il completamento dei lavori, prorogata di un anno, ricada oltre i 12 mesi successivi al termine dell’adempimento aggiornato dalle disposizioni del D.L 221/2021, il termine è differito di 12 mesi.


Al fine di poter usufruire di tale ulteriore differimento dei termini, si dovrà dimostrare, al momento della presentazione della richiesta di accesso agli incentivi, di aver ottenuto la proroga dei termini di inizio e fine lavori a seguito di trasmissione di pertinente comunicazione e di positiva valutazione da parte della amministrazione competente.


Ne deriva che mentre le proroghe di cui al D.L. n. 221/2021 sono applicate automaticamente a tutti i produttori e sono tuttora valide ed efficaci (infatti il GSE non ha modificato le relative tabelle di sintesi degli adempimenti), quelle di cui al D.L. n.21/2022 possono essere accordate solo a quei produttori che soddisfino i requisiti previsti.


A tal proposito è opportuno ricordare che la proroga ai sensi del D.L. n. 21/2022 è riconosciuta a due condizioni:

– i termini non devono essere decorsi al momento in cui l’interessato comunica di volersi avvalere della proroga;

– al momento della comunicazione dell’interessato, i titoli abilitativi non devono risultare in contrasto con nuovi strumenti urbanistici approvati, piani o provvedimenti di tutela dei beni culturali o del paesaggio.


Si ringrazia, per l’ulteriore chiarimento interpretativo fornito a completamento della disciplina in materia l’Avv.Ambrogio Papa che sarà presente al convegno nazionale dell’idroelettrico che Assoidroelettrica terrà il giorno 16 settembre p.v. a Desenzano del Garda presso il centro congressi dell’Hotel Acquaviva del Garda.


Si rammenta che al fine di agevolare l’organizzazione dell’evento gli interessati a partecipare possono inviare un’email all’indirizzo convegni@assoidroelettrica.it indicando nell’oggetto “Presente e Futuro dell’Idroelettrico 2022” ed i nominativi dei partecipanti nel testo.