LE NOVITÀ DEL DECRETO FER X TRANSITORIO
Il decreto, sottoscritto dal Ministro Pichetto Fratin lo scorso 30 dicembre 2024, è da tempo atteso e fornisce una prima attuazione agli artt. 6 e 7 del d.lgs. n. 199/2021, introducendo una nuova forma di incentivazione per le fonti rinnovabili.
In particolare, il decreto si rivolge agli impianti solari fotovoltaici, eolici, idroelettrici e di trattamento di gas residuati dai processi di depurazione, per una stima totale di potenza incentivata di 14,65 GW, ove il contingente per l’idroelettrico ammonta a 0,63 GW.
L’incentivazione è strutturata come meccanismo a due vie, basato sull’andamento del prezzo del Mercato del Giorno Prima, in relazione al prezzo di aggiudicazione. Tuttavia, per gli impianti di potenza inferiore a 200 kW, salva diversa opzione, il GSE provvede direttamente al ritiro e alla vendita dell’energia erogando il prezzo di aggiudicazione in forma di tariffa onnicomprensiva.
Per quanto concerne gli impianti idroelettrici, nello specifico, colpisce l’esclusione dei nuovi impianti con sottensione in alveo (cfr. All. 3). Desta perplessità, inoltre, il requisito che impone il rispetto degli obiettivi di qualità previsti dalla direttiva quadro acque (2000/60/CE), nonché delle linee guida in tema di valutazioni ex ante e degli strumenti attuativi, tra cui spicca la cd. “direttiva derivazioni”. Tale previsione, invero, non sembra del tutto in linea con lo spirito della direttiva RED III (2023/2413/UE), che ha riaffermato la presunzione di interesse pubblico prevalente riferita alle fonti rinnovabili, con possibilità di derogare agli obiettivi qualitativi della direttiva quadro acque.
Si può invece salutare con favore l’inciso con cui si specifica che il richiedente è esonerato dal produrre l’atto con il quale sono regolati i rapporti tra il consorzio e il soggetto richiedente e l’assenso del consorzio medesimo, qualora il couso sia altrimenti regolato (ad es. dall’ente titolare delle funzioni amministrative generali sul demanio idrico, che in genere è la Regione).
Quanto alle modalità di accesso all’incentivazione, per gli impianti di potenza inferiore o uguale a 1 MW è previsto l’accesso diretto al beneficio economico sulla base di prezzi di aggiudicazione fissati da ARERA, mentre per gli impianti di potenza superiore è necessaria la partecipazione a procedure competitive bandite dal GSE, per contingenti di potenza distinti per tecnologia, gestite telematicamente e basate sull’offerta di riduzione sul prezzo di esercizio superiore (sul quale si rinvia all’All. 1 e ai successivi aggiornamenti del GSE), previa apposita manifestazione di interesse, che però può essere presentata per un massimo di tre volte. A parità di ribasso offerto, il GSE applicheranno, nell’ordine, i criteri preferenziali indicati nell’art.7 comma 6, tra cui compaiono, tra l’altro, per gli impianti fotovoltaici la rimozione integrale della copertura in eternit o contenente comunque amianto e, in generale, l’ubicazione in area classificata idonea in attuazione dell’art. 20 d.lgs. n. 199/2021.
E’ altresì prevista, per gli impianti di potenza superiore a 10 MW assoggettati al regime di autorizzazione unica, la possibilità di avvalersi di una procedura accelerata (art. 8), che consente al GSE di valutare il progetto nel corso dell’iter autorizzativo. Anche su questo punto sembra che l’idroelettrico sia penalizzato in quanto la potenza di un impianto fotovoltaico e la potenza media di un idroelettrico non sono misure equiparabili e hanno una capacità di produrre un quantitativo di MWh affatto differenti.
Infine, merita segnalare che l’ammontare dei pagamenti viene calcolato sulla base dell’energia producibile nei casi di impianti soggetti a taglio della produzione ovvero sulla base del minimo tra l’energia producibile e la somma del programma in entrata nel Mercato del Bilanciamento e della potenza offerta a prezzo nullo o negativo, a salire su Mercato del Bilanciamento, nei casi di prezzi zonali nulli o negativi sul Mercato del Giorno Prima.
Il decreto ha un ambito temporale di applicazione circoscritto, in quanto troverà applicazione non oltre il 31 dicembre 2025.
L’Associazione per l’approfondimento ringrazia l’Avv. Giovanni Battista Conte che resta a disposizione degli associati.