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ANNULLATI I CRITERI DI INDIVIDUAZIONE DELLE AREE IDONEE E RIMESSO ALLA CORTE COSTITUZIONALE IL DIVIETO DI FOTOVOLTAICO IN AREE AGRICOLE

Il TAR Lazio ha pubblicato ieri una serie di rilevanti provvedimenti giurisdizionali destinati ad incidere significativamente nel quadro di riferimento normativo del settore delle energie rinnovabili.


In particolare, il TAR Lazio, Sezione III (i) con sentenza n.9155, ha annullato l’articolo 7, commi 2 e 3, del decreto ministeriale del 21 giugno 2024, con obbligo, per le amministrazioni ministeriali, di riformulare i criteri per la individuazione delle aree idonee e non idonee alla installazione di impianti a fonti rinnovabili entro il termine di 60 giorni dalla notifica nel rispetto di quanto statuito in sentenza; (ii) con sentenze nn.9167, 9162, 9156, 9157 e le ordinanze nn.9163 e 9164 ha sollevato la questione di legittimità costituzionale dell’art. 5, co. 1 e 2, d.l. n. 63/2024 (D.L. Agricoltura), convertito, con modificazioni, dalla legge n. 101/2024 in relazione al divieto di installazione del fotovoltaico a terra in aree agricole, nonché dell’art. 2, co. 2, primo periodo, d.lgs. n. 190/2024 (Testo unico Energie Rinnovabili), che richiama espressamente tale divieto.


Le suddette pronunce, pertanto, determinano, da un lato un vuoto in materia di aree idonee, facendo decadere i principi e criteri ministeriali in forza dei quali devono essere adottate leggi regionali di individuazione delle aree idonee (finora solamente tre Regioni hanno legiferato: Sardegna, Friuli Venezia Giulia e Abruzzo), dall’altro sottopongono alla verifica di legittimità costituzionale il divieto generalizzato e assoluto all’utilizzo, su un’ampia parte del territorio nazionale, di una determinata tecnologia a fonti rinnovabili, che si pone evidentemente in contrasto con il principio comunitario e nazionale di massima diffusione delle fonti rinnovabili, costituendo di fatto un criterio discriminante per distinguere tra aree idonee e aree vietate.


Di conseguenza. la regolamentazione delle aree idonee, che doveva concludersi a breve con l’adozione delle leggi regionali, dovrà essere riscritta in ragione di quanto disposto dal TAR Lazio ed in attesa della pronuncia della Corte Costituzionale (salvo nuovi interventi legislativi in modifica del D.L. Agricoltura).


Si ringrazia sentitamente per la tempestiva nota di aggiornamento l’Avv. Ambrogio Papa, legale leader nel diritto amministrativo inerente gli iter autorizzativi per impianti da fonti rinnovabili, che resta a disposizione di tutti gli associati per fornire i necessari chiarimenti in merito alle sopravvenute novità normative.