GLI EXTRAPROFITTI NUOVAMENTE IN CORTE DI GIUSTIZIA
Con l’ordinanza n. 10151 del 18 novembre 2025, il Consiglio di Stato ha disposto il rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea sulla compatibilità con il diritto dell’Unione del meccanismo di compensazione a due vie introdotto dall’art. 15-bis del decreto-legge n. 4/2022, relativo al cosiddetto prelievo sugli extraprofitti dei produttori di energia elettrica da fonti rinnovabili.
La decisione interviene nel giudizio promosso dal GSE avverso la sentenza del TAR Lombardia che aveva annullato la delibera ARERA n. 266/2022, ritenendo carente l’istruttoria e la motivazione in ordine alla reale individuazione degli extraprofitti, nonché alla copertura dei costi di investimento e di esercizio degli impianti.
Si tratta, come gli Associati ricorderanno, del primo giudizio promosso dalla società aprifila patrocinato dallo studio CLP Lex dell’Avvocato Giovanni Battista Conte, con riferimento alla disciplina extraprofitti.
Il Consiglio di Stato, preso atto del quadro normativo e giurisprudenziale europeo in evoluzione, ha escluso che ricorrano le condizioni per un’interpretazione “evidente” del diritto dell’Unione, reputando necessario l’intervento chiarificatore della Corte di Giustizia.
A partire dal punto 19 dell’ordinanza, il Collegio concentra l’attenzione sui nodi centrali della compatibilità europea della disciplina nazionale. In particolare, viene sollevato il dubbio se l’art. 5, paragrafi 3 e 4, della direttiva (UE) 2019/944 – che ammette interventi pubblici nella fissazione dei prezzi solo in favore dei clienti vulnerabili e a condizioni rigorose – osti, a contrario, a una normativa nazionale che imponga un tetto ai ricavi sul mercato all’ingrosso dell’energia elettrica, come quello previsto dall’art. 15-bis.
Qualora tale disposizione della direttiva non sia ritenuta ostativa, il Consiglio di Stato chiede alla Corte di chiarire se l’art. 8 del regolamento (UE) 2022/1854, che consente agli Stati membri di “mantenere o introdurre” misure nazionali più restrittive sui ricavi di mercato, possa spiegare effetti retroattivi, sanando misure adottate prima dell’entrata in vigore del regolamento stesso, e a quali condizioni di conformità ai requisiti di proporzionalità, non discriminazione, tutela degli investimenti e assenza di distorsioni del mercato.
Infine, con il terzo quesito (subordinato al positivo esito del secondo), la Corte è chiamata a pronunciarsi sulla compatibilità con il regolamento europeo di un tetto calcolato non sugli utili d’impresa o sui “ricavi eccedenti” in senso proprio, ma sulla differenza tra un prezzo di riferimento amministrativamente determinato e il prezzo di mercato effettivamente praticato.
L’ordinanza conferma dunque che la questione degli extraprofitti nel settore idroelettrico e, più in generale, delle rinnovabili non può considerarsi chiusa. Il rinvio pregiudiziale al Consiglio di Stato, insomma, tiene aperta la questione, in attesa della sentenza relativa alla causa già pendente in Corte di Giustizia.
Si ringraziano per l’aggiornamento i professionisti dello studio CLPlex i quali rimangono, come sempre, a disposizione per ogni eventuale e ulteriore chiarimento.
