EXTRAPROFITTI: LA SENTENZA
Come anticipato questa mattina è stata lette e poi pubblicata la sentenza della Corte di Giustizia relativa alla ben nota causa C-423-23, in cui è parte Assoidroelettrica, intervenuta nel giudizio a seguito del rinvio pregiudiziale operato dal TAR Milano.
Premendo il collegamento sottostante è possibile prendere visione integrale della pubblicazione:
Testo della Sentenza
Purtroppo, la Corte ha stabilito che, in linea di principio, la normativa europea non osta a una normativa nazionale come quella dell’art. 15-bis. d.l. n. 4/2022, con riferimento a tutti e tre i quesiti.
In altre parole, ha affermato la compatibilità della misura nazionale extraprofitti con il diritto eurounitario.
La pronuncia lascia molto perplessi anche nelle sue motivazioni, che dopo quasi un anno sembrano ricalcare le conclusioni dell’Avvocato Generale.
Si segnala tuttavia la rilevanza della motivazione relativa al secondo quesito, relativo alla compatibilità della normativa con il diritto UE laddove non tenesse in considerazione la copertura dei costi di investimento e gestione.
La Corte ha infatti stabilito la necessità di un’analisi caso per caso (che tenga conto di tutte le circostanze), al fine di valutare la sostenibilità degli investimenti alla luce della misura introdotta, analisi che dovrà condurre il giudice di rinvio (dunque il TAR Lombardia).
La sentenza ha stabilito anche i cinque criteri con cui dovrà essere condotta l’analisi.
Si accoglie positivamente la formulazione di due criteri:
Il primo, che prevede che il tetto venga posto sui c.d. ricavi eccedenti ovvero, tenuto conto dei costi, di quei ricavi che siffatti investitori non potevano ragionevolmente attendersi al momento dell’adozione della loro decisione di investimento.
Il terzo criterio elencato, invece, prevede che il giudice tenga conto della struttura dei costi degli impianti coinvolti nonché il costo attualizzato dell’energia per la tecnologia di cui trattasi.
Tale punto potrebbe lasciar spazio alle doglianze portate avanti da Assoidroelettrica e comuni a tutti i produttori idroelettrici, relative al disastroso periodo su cui ha inciso il prelievo dei ricavi.
Gli altri tre criteri indicati dalla CGUE, al contrario, non ci sembrano deporre a favore, in quanto sostanzialmente impongono di tener conto della situazione emergenziale e del carattere temporaneo della misura, dell’interesse pubblico perseguito, della natura formalmente a due vie del provvedimento in esame.
La sentenza della CGUE apre la strada verso un’ulteriore fase dei giudizi, già pendenti dinnanzi al TAR Milano, che adesso dovrà decidere come gestire le prossime fasi.
La causa in esame (SECAB) in cui è parte Assoidroelettrica, proseguirà invece in Consiglio di Stato.
Si ricorda, inoltre, che pende un ulteriore rinvio alla CGUE con riferimento alla normativa extraprofitti.
L’Associazione e lo studio CLP Lex con l’Avv. Giovanni Battista Conte ha già in mente le strategie e continuerà a seguire i produttori in questa lunga battaglia contro l’irragionevole sistema degli extraprofitti che ha vessato i produttori.
