8129
post-template-default,single,single-post,postid-8129,single-format-standard,cookies-not-set,mkd-core-2.0.2,mikado-core-2.0.2,ajax_fade,page_not_loaded,,onyx-ver-3.3, vertical_menu_with_scroll,smooth_scroll,fade_text_scaledown,wpb-js-composer js-comp-ver-6.4.2,vc_responsive

EXTRAPROFITTI: DIFFIDE DI PAGAMENTO DEL GSE A SEGUITO DELLA SENTENZA DELLA CORTE DI GIUSTIZIA EUROPEA

A seguito delle segnalazioni pervenute sulle richieste di pagamento del GSE, relative ai c.d. extraprofitti di cui all’art. 15bis, d.l. 4/2022, l’Associazione ritiene opportuno fornire qualche chiarimento.


Il GSE sta diffidando gli operatori soggetti al 15bis a versare le somme richieste con precedenti fatture.


Al momento, il GSE non ha richiesto gli interessi sulle somme degli extraprofitti.


Dalle interlocuzioni informali, appare lecito aspettarsi che non richiederà interessi a quei produttori che pagheranno spontaneamente.


Per chi decidesse di pagare spontaneamente, i nostri esperti legali rammentano che è necessario che qualunque pagamento sia preceduto da una pec con dichiarazione di non acquiescenza, in cui si specifica che il versamento è atto dovuto e che si effettua soltanto al fine di evitare una procedura esecutiva.
Chiaramente, il pagamento spontaneo non coincide con l’abbandono dei giudizi in corso ed il nostro team di legali può fornire indicazioni a riguardo ai ricorrenti.
Per questo è fondamentale la dichiarazione di non acquiescenza, in assenza della quale si rischia di vanificare l’iniziativa processuale o comunque di indebolire la posizione in giudizio.


È possibile altresì avanzare (congrue) proposte in relazione a un possibile piano di rientro, che il GSE potrebbe accettare: si ritiene che rateizzazioni che non prevedano tempi superiori ai 12 mesi per i rientri potrebbero essere accolte. Una richiesta di pagamento dilazionata in tempi maggiori potrebbe portare il GSE a non accettare o a richiedere garanzie.


Gli idroelettrici in particolare hanno, almeno in alcune parti del Paese, la possibilità di trarre beneficio dalla pronuncia della Corte di Giustizia, che impone al giudice nazionale (TAR) di valutare la legittimità della misura caso per caso, valutando se la tariffa riconosciuta permette la copertura dei costi di investimento e di esercizio.


Nel corso del convegno di Assofotovoltaica che si terrà il Venerdì 6 Marzo a Rimini in occasione ed all’interno del Key Energy 2026 a partire dalle 14:00, l’Avv. Giovanni Battista Conte – che si ringrazia per l’approfondimento odierno – svilupperà il tema e esporrà le possibili strategie e tratterà anche del tema interessi, si coglie l’occasione per invitare tutti gli associati all’evento con l’auspicio che sia un momento di condivisione e di incontro.


Gli interessati alla partecipazione possono registrarsi scrivendo all’indirizzo segreteria@assofotovoltaica.it