{"id":8165,"date":"2026-05-08T18:42:27","date_gmt":"2026-05-08T16:42:27","guid":{"rendered":"https:\/\/www.assoidroelettrica.it\/?p=8165"},"modified":"2026-05-08T18:21:43","modified_gmt":"2026-05-08T16:21:43","slug":"la-normativa-extraprofitti-di-nuovo-alla-corte-giustizia-europea","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.assoidroelettrica.it\/?p=8165","title":{"rendered":"LA NORMATIVA EXTRAPROFITTI DI NUOVO ALLA CORTE GIUSTIZIA EUROPEA"},"content":{"rendered":"<p style=\"text-align: justify;\">\nCon ordinanza del 6 maggio 2026 n. 3552\/2026, il Consiglio di Stato ha respinto l&#8217;istanza con cui il Gestore dei Servizi Energetici \u2013 GSE S.p.A. ha chiesto di revocare il rinvio pregiudiziale in Corte di Giustizia UE, disposto con precedente ordinanza 22 dicembre 2025 n. 10151.<br \/>\n <br style=\"\" \/><br \/>\nCome ricorderanno gli Associati, si tratta del giudizio promosso dalla Societ\u00e0 aprifila patrocinata dallo studio CLP Lex di Roma, nell\u2019ambito del quale il TAR Lombardia aveva annullato la delibera ARERA n. 266\/2022 e il GSE aveva proposto appello dinanzi al Consiglio di Stato.<br \/>\nCon ordinanza n. 10151\/2025, il Consiglio di Stato aveva ritenuto necessario investire la Corte di giustizia UE di tre nuove questioni pregiudiziali sulla legittimit\u00e0 europea della disciplina nazionale.<br \/>\nIl GSE aveva, successivamente, chiesto la revoca di quel rinvio, sostenendo che le sentenze della Corte di giustizia UE nei casi Secab (C-423\/23, 22 gennaio 2026) ed Electrabel (C-633\/23, 18 dicembre 2025) avessero gi\u00e0 fornito risposta ai quesiti sollevati.<br \/>\n <br style=\"\" \/><br \/>\nCon la recente ordinanza n. 3552\/2026, il Consiglio di Stato ha ritenuto che non sussistono le condizioni per il ritiro della domanda di pronuncia pregiudiziale, anche a valle delle sentenze della Corte di giustizia UE (C-432\/23 Secab ed Electrabel C-633\/23), in considerazione della non identicit\u00e0 dei nuovi quesiti sollevati rispetto a quelli sui quali si \u00e8 gi\u00e0 pronunciata la Corte UE e, in tale ottica, della persistenza dei dubbi interpretativi mossi circa la conformit\u00e0 comunitaria delle disposizioni nazionali.<br \/>\n <br style=\"\" \/><br \/>\n\u00c8 stata, dunque, confermata la rilevanza concreta della nuova questione pregiudiziale per la definizione del contenzioso in essere con GSE e ARERA, in considerazione proprio dei numerosi profili di illegittimit\u00e0 e dei dubbi di compatibilit\u00e0 del meccanismo degli extraprofitti di cui all\u2019art. 15-bis DL n. 4\/22 con il diritto euro-unitario, dedotti all\u2019interno dei ricorsi presentati al TAR Lombardia.<br \/>\n <br style=\"\" \/><br \/>\nLa decisione del Consiglio di Stato di mantenere in essere il rinvio pregiudiziale conferma che permangono seri dubbi sulla legittimit\u00e0 del meccanismo degli extraprofitti elaborato dallo Stato italiano e tiene, quindi, ancora aperta l\u2019intera vicenda processuale che non pu\u00f2 considerarsi sicuramente chiusa.<br \/>\n <br style=\"\" \/><br \/>\nAssoidroelettrica continuer\u00e0 a seguire gli sviluppi del procedimento pregiudiziale e ad aggiornare gli Associati sulle evoluzioni del contenzioso.<br \/>\n<br style=\"\" \/><br \/>\nSi ringraziano per l&#8217;aggiornamento i professionisti dello studio CLPlex i quali rimangono, come sempre, a disposizione per ogni eventuale e ulteriore chiarimento.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Con ordinanza del 6 maggio 2026 n. 3552\/2026, il Consiglio di Stato ha respinto l&#8217;istanza con cui il Gestore dei Servizi Energetici \u2013 GSE S.p.A. ha chiesto di revocare il rinvio pregiudiziale in Corte di Giustizia UE, disposto con precedente ordinanza 22 dicembre 2025 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