{"id":8339,"date":"2026-10-30T11:10:34","date_gmt":"2026-10-30T10:10:34","guid":{"rendered":"https:\/\/www.assoidroelettrica.it\/?p=8339"},"modified":"2026-10-30T10:57:10","modified_gmt":"2026-10-30T09:57:10","slug":"tar-e-arera-due-pronunce-di-interesse-su-pas-e-tempi-di-connessione","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.assoidroelettrica.it\/?p=8339","title":{"rendered":"TAR E ARERA: DUE PRONUNCE DI INTERESSE SU PAS E TEMPI DI CONNESSIONE"},"content":{"rendered":"<p style=\"text-align: justify;\">\n<em><strong>ARERA RIBADISCE L\u2019OBBLIGO DI TEMPESTIVIT\u00c0 SUI RITARDI DI CONNESSIONE ALLA RETE: VERIFICHE DOCUMENTALI SOGGETTE A LIMITI ANCHE SENZA SCADENZE DEL TICA<\/strong><\/em><br \/>\n<br style=\"\" \/><br \/>\n\u200bI gestori della rete elettrica non possono dilatare indefinitamente i tempi di verifica della documentazione per la connessione degli impianti, neanche quando il Testo Integrato delle Connessioni Attive (TICA) non prevede termini perentori espressi. L&#8217;Autorit\u00e0 di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) ha riaffermato con forza il principio della diligenza professionale e della tempestivit\u00e0 a carico dei distributori, fornendo un importante precedente interpretativo per l&#8217;intero settore energetico.<br \/>\n\u200b<br style=\"\" \/><br \/>\n\u200bIl nodo centrale risiede nella gestione delle comunicazioni relative all&#8217;iter autorizzativo e al completamento delle opere necessarie alla connessione. Non essendoci un termine esplicito per la verifica di questa specifica documentazione, ARERA ha stabilito di applicare per analogia il limite di 5 giorni lavorativi, gi\u00e0 previsto dal TICA (art. 10, comma 6-bis) per il controllo dei lavori di ultimazione degli impianti di produzione.<br \/>\n\u200bNon si tratta di una nuova norma, bens\u00ec del consolidamento di un orientamento giurisprudenziale gi\u00e0 espresso dall&#8217;Autorit\u00e0 in passato. Il messaggio per i distributori \u00e8 chiaro: eventuali disservizi tecnici interni o l&#8217;assenza di scadenze rigide nella regolamentazione non giustificano attese di mesi per la notifica di carenze documentali agli sviluppatori.<br \/>\n<br style=\"\" \/><br \/>\n\u200bIl richiamo al rispetto dei tempi ha risvolti diretti sulla determinazione dei ritardi e sul potenziale diritto agli indennizzi automatici per gli operatori:<br \/>\n<br style=\"\" \/><\/p>\n<ul>\n<li>\u200bFase autorizzativa: I ritardi maturati dal distributore nelle verifiche precedenti all&#8217;avvio formale dei lavori di connessione (ovvero prima della comunicazione di fine opere) non generano indennizzi diretti, poich\u00e9 antecedenti alla decorrenza dei tempi di realizzazione dell&#8217;allaccio.<\/li>\n<li>\u200bFase di realizzazione: Le tempistiche di verifica eccedenti la soglia dei 5 giorni lavorativi accumulate dopo la segnalazione di completamento delle opere necessarie vengono conteggiate a tutti gli effetti come ritardo imputabile al gestore di rete.<\/li>\n<\/ul>\n<p><br style=\"\" \/><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">\n\u200bSe il tempo totale impiegato dal distributore per completare l&#8217;allacciamento supera il limite stabilito nel preventivo, includendo nel computo i giorni persi per le verifiche tardive, scatta il diritto del produttore all&#8217;indennizzo automatico a pratiche ultimate.<br \/>\n<br style=\"\" \/><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">\n<br style=\"\" \/><br \/>\n<em><strong>TAR MOLISE: LA PAS PER LE RINNOVABILI DIVENTA INOPPUGNABILE DOPO 30 GIORNI<\/strong><\/em><br \/>\n<br style=\"\" \/><br \/>\n\u200bScaduti i trenta giorni dalla presentazione della Procedura Abilitativa Semplificata (PAS), un Comune non pu\u00f2 pi\u00f9 bloccare l&#8217;avvio dei lavori per la realizzazione di un impianto rinnovabile, a meno che non si attivino le rigide procedure previste per l&#8217;autotutela amministrativa. A stabilirlo \u00e8 il TAR Molise con la sentenza n. 423 del 22 ottobre 2026, che ha censurato il diniego tardivo espresso da un&#8217;amministrazione locale contro un impianto agrivoltaico.<br \/>\n\u200b<br style=\"\" \/><br \/>\n\u200bIn base all\u2019articolo 6, comma 4, del D.Lgs. 28\/2011, l\u2019Amministrazione ha a disposizione un termine perentorio di 30 giorni dalla ricezione della domanda per adottare un diniego, richiedere integrazioni o indire una conferenza dei servizi.<br \/>\n\u200bNel caso in esame, il Comune \u00e8 intervenuto a distanza di circa quattro mesi dalla pubblicazione della domanda sul Bollettino Regionale, quando ormai si era perfezionato il titolo autorizzativo tacito rendendo la PAS &#8220;inoppugnabile&#8221;.<br \/>\n\u200bI giudici amministrativi hanno ravvisato diverse illegittimit\u00e0 nell&#8217;operato del Comune:<br \/>\n<br style=\"\" \/><\/p>\n<ul>\n<li>\u200bDecadenza dei termini: L&#8217;esercizio del potere d&#8217;inibizione \u00e8 avvenuto a termini ampiamente scaduti.<\/li>\n<li>\u200bMancata comunicazione d&#8217;avvio: L&#8217;ente avrebbe dovuto avviare un formale procedimento di autotutela ai sensi dell\u2019art. 7 della L. 241\/1990, garantendo il contraddittorio con la societ\u00e0 proponente.<\/li>\n<li>\u200bCarenza documentale: L&#8217;atto comunale richiamava una nota della Soprintendenza mai notificata all&#8217;impresa.<\/li>\n<\/ul>\n<p style=\"text-align: justify;\">\n\u200b<br style=\"\" \/><br \/>\n\u200bIl TAR ha respinto anche le argomentazioni dell&#8217;ente locale relative all&#8217;asserita non idoneit\u00e0 del sito per vincoli presunti dal Piano territoriale paesistico-ambientale di area vasta.<br \/>\n\u200bI magistrati hanno ribadito un principio fondamentale: la mera presenza di un vincolo non determina automaticamente la non idoneit\u00e0 dell&#8217;area, soprattutto laddove il sito sia considerato idoneo ex lege. Non \u00e8 sufficiente l&#8217;inclusione generica in un piano d&#8217;area vasta, ma occorre sempre una valutazione in concreto da parte dell&#8217;amministrazione.<br \/>\n\u200b<br style=\"\" \/><br \/>\n\u200bLa sentenza ribadisce in conclusione che la stabilit\u00e0 della PAS non azzera del tutto i poteri di controllo postumo della Pubblica Amministrazione, ma li subordina rigorosamente a un corretto ed equilibrato procedimento di autotutela.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>ARERA RIBADISCE L\u2019OBBLIGO DI TEMPESTIVIT\u00c0 SUI RITARDI DI CONNESSIONE ALLA RETE: VERIFICHE DOCUMENTALI SOGGETTE A LIMITI ANCHE SENZA SCADENZE DEL TICA \u200bI gestori della rete elettrica non possono dilatare indefinitamente i tempi di verifica della documentazione per la connessione degli impianti, neanche quando il Testo&#8230;<\/p>\n","protected":false},"author":4,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[1],"tags":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.assoidroelettrica.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/8339"}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.assoidroelettrica.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.assoidroelettrica.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.assoidroelettrica.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/users\/4"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.assoidroelettrica.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcomments&post=8339"}],"version-history":[{"count":3,"href":"https:\/\/www.assoidroelettrica.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/8339\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":8342,"href":"https:\/\/www.assoidroelettrica.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/8339\/revisions\/8342"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.assoidroelettrica.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fmedia&parent=8339"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.assoidroelettrica.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcategories&post=8339"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.assoidroelettrica.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Ftags&post=8339"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}