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AREE IDONEE: IL D.L. 175 DEL 21 NOVEMBRE 2025

Con d.l. 21 novembre 2025, n. 175, pubblicato in G.U. del medesimo giorno, il Governo ha approvato il c.d. Decreto Transizione, che reca disposizioni rilevanti su impianti agrivoltaici e aree idonee.


Con riferimento agli impianti agrivoltaici, si accoglie positivamente l’introduzione di una definizione normativa di impianto agrivoltaico.
L’art. 2, co. 1, lett. c) introduce finalmente la definizione di impianto agrivoltaico, aggiungendo una lett. f-bis) all. art. 4, co. 1, del T.U. rinnovabili (decreto legislativo 25 novembre 2024, n. 190). La disposizione recita: «impianto agrivoltaico»: impianto fotovoltaico che preserva la continuità delle attività colturali e pastorali sul sito di installazione. Al fine di garantire la continuità delle attività colturali e pastorali, l’impianto può prevedere la rotazione dei moduli collocati in posizione elevata da terra e l’applicazione di strumenti di agricoltura digitale e di precisione».
La definizione fornita dal d.l. appare sufficientemente ampia e lascia spazio alle varie configurazioni di agrivoltaico.


Sotto il secondo profilo, invece, il medesimo art. 2, comma 1, lett. h), introduce al. T.U. rinnovabili un art. 11bis rubricato Aree idonee su terraferma.
La disposizione riprende interamente la disciplina di cui al d.lgs. n. 199/2021 e, in parte, quella del d.m. Aree idonee (ad oggi annullato dal TAR), modificandola in parte.


Fra le varie modifiche sembra interessante richiamare quella introdotta alla lett. l) dell’art. 11bis: “1) le aree interne agli stabilimenti e agli impianti industriali, non destinati alla produzione   agricola, di   cui all’articolo 268, comma 1, lettere h), e l), del decreto legislativo n. 152 del 2006, sottoposti ad autorizzazione integrata ambientale ai sensi del titolo III-bis della parte seconda del medesimo decreto, nonché le aree classificate agricole racchiuse in un perimetro i cui punti distino non più di 350 metri dal medesimo impianto o stabilimento”.
La disposizione, che trova applicazione soltanto per gli impianto fotovoltaici, oltre a ridurre a 350 metri la zona buffer, sembra essere stata modificata proprio per evitare la ben nota interpretazione estensiva fornita per far rientrare al suo interno anche gli impianti FER (con particolare riferimento agli idroelettrici e addirittura ai fotovoltaici).


Il comma 3 dell’art. 11bis cit. prevede che, con propria legge, le Regioni individuino ulteriori aree idonee. Sembra, dunque, ad una prima lettura che le Regioni non possano eliminare o ridurre le aree idonee già previste da questo decreto-legge.
Va, però, osservato che la disposizione di cui al comma 4, lett. m), del medesimo art. 11bis appena introdotto, stabilisce che:
“m)  allo scopo di bilanciare le esigenze di tutela dell’ambiente con quelle di tutela del patrimonio culturale e paesaggistico, le regioni non possono qualificare come idonee le aree ricomprese nel perimetro dei beni sottoposti a tutela ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio né quelle incluse in una fascia di rispetto di tre chilometri, nel caso di impianti eolici, e di cinquecento metri, nel caso di impianti fotovoltaici, dal perimetro dei beni medesimi, né identificare aree idonee ove le caratteristiche degli impianti da realizzare siano in contrasto con le norme di attuazione previste dai piani paesaggistici”.


Il divieto imposto appare molto penetrante, posto che l’ambito dei beni sottoposti a tutela ai sensi del Codice dei beni culturali è ampio e variegato.
Basti pensare che tale definizione ricomprende, ad esempio, i corsi d’acqua e qualsiasi area sottoposta a qualsiasi vincolo paesaggistico, con la conseguenza che la fascia di rispetto di tre chilometri per l’eolico coprirebbe quasi l’intero territorio nazionale e, dunque, non consentirebbe alle Regioni di determinare alcuna area idonea.


In ogni caso, la sua approvazione è stata una sorpresa (posto che la medesima disposizione era già oggetto di discussione e modifiche presso lo stesso CdM e non era previsto che venisse già approvata il 21 novembre scorso), probabilmente dovuta al fatto che l’introduzione delle Aree idonee è una Milestone del PNRR.


Il decreto-legge, dovendo essere convertito in legge, potrà comunque subire delle modifiche in quella sede.


Assoidroelettrica ringrazia l’Avv. Giovanni Battista Conte dello Studio CL&P LEX per l’approfondimento.