8252
post-template-default,single,single-post,postid-8252,single-format-standard,cookies-not-set,mkd-core-2.0.2,mikado-core-2.0.2,ajax_fade,page_not_loaded,,onyx-ver-3.3, vertical_menu_with_scroll,smooth_scroll,fade_text_scaledown,wpb-js-composer js-comp-ver-6.4.2,vc_responsive

IL DECRETO FER X DEFINITIVO È IN VIGORE: QUADRO GENERALE E NOVITÀ

Entra ufficialmente in vigore da oggi il Decreto FER X definitivo, pubblicato il 6 agosto sul sito del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE).


Il provvedimento, firmato dal Ministro Gilberto Pichetto Fratin, ha ottenuto il via libera dalla Commissione Europea e dalla Corte dei Conti, introducendo il meccanismo di supporto a regime per le fonti rinnovabili volte alla competitività di mercato ai sensi del D.lgs. 199/2021.


La misura rimarrà attiva fino al 31 dicembre 2030 e punta ad assegnare un contingente complessivo di 37,15 GW di nuova capacità rinnovabile, suddivisi tra impianti ad accesso diretto e procedure competitive ad asta.


Di seguito, un sintetico elenco riassuntivo con le principali novità e i punti chiave introdotti dal provvedimento definitivo:


Ambito di applicazione e tecnologie:
Riguarda impianti fotovoltaici, eolici, idroelettrici e a gas residuati da processi di depurazione.


Suddivisione dei contingenti (37,15 GW totali):
10 GW ad accesso diretto per impianti di potenza fino a 1 MW.
27,15 GW tramite aste per impianti sopra 1 MW (16,5 GW eolico, 10 GW fotovoltaico, 630 MW idroelettrico, 20 MW gas da depurazione).


Autorizzazione stringente per il fotovoltaico (>1 MW):
Per accedere alle aste FV serve il titolo abilitativo definitivo alla costruzione ed esercizio, la registrazione Gaudì e il preventivo di connessione accettato.
La sola VIA favorevole non è più sufficiente per il fotovoltaico, diversamente dalle altre tecnologie.


Iter di qualifica e aste:
Richiesta di qualifica preliminare al GSE.
Manifestazione di interesse (massimo 3 tentativi) con cauzione provvisoria del 5% (10% definitiva per i vincitori).
Finestra di soli 10 giorni per presentare domanda d’asta e pubblicazione esiti entro 10 giorni lavorativi.


Nuova definizione di “Nuovo Impianto”: 
Eliminato il vincolo dell’assenza di impianti della stessa fonte nei 5 anni precedenti. Ora si valutano l’assenza di interconnessioni funzionali con altri impianti e l’impegno all’utilizzo di componenti nuovi o rigenerati.


Prezzi di riferimento e correttivi:
Prezzi base d’asta confermati rispetto al transitorio (aggiornati all’inflazione):
•    FV (65-95 €/MWh), Eolico (70-95 €/MWh), Idro (80-105 €/MWh), Gas depurazione (75-100 €/MWh).
•    Premio rimozione amianto/eternit: +27 €/MWh.
•    Correttivo per impianti galleggianti/su specchi d’acqua: salito a +10 €/MWh (rispetto ai 5 € del transitorio).
•    Tariffe impianti ≤ 1 MW stabilite da ARERA entro 90 giorni.


Criteri Net-Zero Industry Act (NZIA) e Storage:
Riservata almeno il 30% della capacità annua a gare con criteri NZIA (resilienza della filiera, cybersicurezza e restrizioni su componenti da Paesi terzi in monocultura industriale).
Presenza di accumuli (BESS) usata come criterio premiale (+5% sul punteggio), con potenza pari ad almeno il 25% dell’impianto.


Prezzi negativi e ristori: 
Viene rivista la disciplina della mancata produzione con prezzi di mercato nulli o negativi, inserendo nel calcolo del ristoro il valore medio delle Garanzie di Origine (GO).


Prossime scadenze operative:
•    Entro 60 giorni: Approvazione delle Regole Operative MASE/GSE e definizione dei coefficienti zonali/ripartizione temporale.
•    Entro ulteriori 30 giorni: Pubblicazione da parte del GSE del primo avviso pubblico per la qualifica preliminare.



Il tema verrà approfondito dai migliori esperti nel corso del nostro annuale convegno di Desenzano che si terrà il prossimo 18 settembre.


Al fine di agevolare l’organizzazione dell’evento gli interessati a partecipare possono inviare un’email all’indirizzo convegni@assoidroelettrica.it indicando nell’oggetto “Presente e Futuro dell’Idroelettrico 2026” ed i nominativi dei partecipanti nel testo.