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PREMIATO IL LAVORO DI ASSOIDROELETTRICA: LA CORTE DI GIUSTIZIA EUROPEA CONFERMA CHE LE CONCESSIONI DI PICCOLA DERIVAZIONE NON DEVONO ANDARE A GARA

L’ultimo anno ha assorbito le maggiori risorse dell’Associazione per il tema cardine della Categoria: le concessioni idroelettriche!


Enorme è stato il lavoro condotto dall’Associazione e dai propri legali per garantire in Europa un continuo presidio, facendo valere le giuste ragioni dei produttori idroelettrici, che rispecchiano l’interesse degli italiani tutti.
A preoccupare parecchio era una fuorviante interpretazione dell’A.G.C.M., smentita in ogni suo punto.


L’Associazione ringrazia l’Avv. Ambrogio Papa per aver messo a disposizione tutta la sua professionalità anche in sede europea (proprio lo scorso anno dovette rinunciare all’evento di Desenzano in quanto impegnato a Bruxelles a trattare l’argomento).


Si ringrazia anche l’Avv. Giovanni Battista Conte per aver fornito valido supporto e fronteggiato sul territorio alcune amministrazioni che, in contrasto con la norma, hanno tentato di mettere a gara anche le piccole concessioni di derivazione.


L’Associazione continuerà a lavorare avvalendosi dei medesimi professionisti per far si che, fugando ogni dubbio, si possa garantire, con una norma europea, la reciprocità fra gli stati membri in un contesto dove quasi tutti i paesi sono contrari ad ogni forma competitiva, per evitare che il singolo paese per fini diversi da quelli della collettività possa comunque tentare azioni azzardate quanto inopportune di messa a gara.


E’ stata infatti depositata oggi la sentenza con cui la Corte di Giustizia Europea si è pronunciata in merito alla conformità alla Direttiva Servizi n.2006/123 (c.d. Direttiva Bolkestein) di una normativa della Regione Emilia-Romagna (art. 3 della legge regionale n. 17/2023), che prevede sostanzialmente il rinnovo automatico delle concessioni di piccole derivazioni d’acqua ad uso idroelettrico, ovvero ad impianti che hanno come unica attività, o, quanto meno, come attività principale, la produzione di energia elettrica, quali i piccoli impianti di derivazioni idroelettriche.


Ebbene, la Corte di Giustizia Europea – in conformità a quanto già sostenuto dalla Corte Costituzionale nell’ordinanza di rinvio e dall’avvocato generale – ha ribadito che la propria giurisprudenza non considera l’energia elettrica in quanto tale un servizio, qualificandola invece come una merce, un bene, un prodotto.
Pertanto l’attività di produzione di un prodotto in quanto attività di produzione di un bene, non può essere considerata e non costituisce una prestazione di servizi.


Ne deriva che la Direttiva Bolkestein non si applica agli impianti che hanno come unica attività, o, quanto meno, come attività principale, la produzione di energia elettrica quali i piccoli impianti di derivazioni idroelettriche.


Inoltre, la Corte ha precisato che le attività connesse alla gestione della portata e alla preservazione dell’equilibrio idrogeologico, così come  l’eventuale fornitura di servizi di stabilizzazione della rete,  non possono essere qualificate, in quanto tali, come “prestazioni di servizi”, ovvero si configurerebbero soltanto come servizi accessori all’attività principale di produzione di energia elettrica, posto che la gestione di una centrale elettrica e la produzione di energia elettrica sono due attività distinte, i cui rispettivi regimi giuridici non coincidono necessariamente.
Infine, la sentenza evidenzia le differenze delle concessioni idroelettriche rispetto alle concessioni demaniali a fini turistico‑ricreativi, per le quali si applica la Direttiva Bolkestein dal momento che autorizzano ad esercitare un’attività economica in una zona demaniale.  qualificabile come “servizio”.


La sentenza, quindi, chiarisce finalmente la reale portata e l’ambito applicativo della Direttiva Bolkestein rispetto alle piccole concessioni idroelettriche (ma con immaginabili riflessi anche sulle grandi concessioni), consentendo alle Regioni e Province di affrontare con certezza i procedimenti di rinnovo delle piccole concessioni, superando ogni titubanza circa l’insussistenza dell’obbligo di sottoporre tali concessioni alle procedure di evidenza pubblica, richieste da una parte della giurisprudenza e dai minacciosi moniti dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.


Naturalmente, quanto affermato in linea di principio nella sentenza sinteticamente illustrata rappresenta un importante passaggio nella disciplina della materia, che tuttavia sarà necessario sviluppare in sede di legislazione comunitaria e nazionale/regionale, al fine di affrancare definitivamente le piccole concessioni da ogni tentativo di pregiudicare il concessionario uscente


Si ringrazia nuovamente l’Avv. Ambrogio Papa, che per conto di Assoidroelettrica è da tempo impegnato anche in sede europea per la tutela dei diritti dei piccoli produttori in materia di concessioni idroelettriche, per la puntuale analisi della tematica di cui riferirà ampiamente a tutti gli associati nel corso del Convegno di Desenzano del 18 settembre p.v..   


Al fine di agevolare l’organizzazione dell’evento gli interessati a partecipare possono inviare un’email all’indirizzo convegni@assoidroelettrica.it indicando nell’oggetto “Presente e Futuro dell’Idroelettrico 2026” ed i nominativi dei partecipanti nel testo.