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TAR E ARERA: DUE PRONUNCE DI INTERESSE SU PAS E TEMPI DI CONNESSIONE

ARERA RIBADISCE L’OBBLIGO DI TEMPESTIVITÀ SUI RITARDI DI CONNESSIONE ALLA RETE: VERIFICHE DOCUMENTALI SOGGETTE A LIMITI ANCHE SENZA SCADENZE DEL TICA


​I gestori della rete elettrica non possono dilatare indefinitamente i tempi di verifica della documentazione per la connessione degli impianti, neanche quando il Testo Integrato delle Connessioni Attive (TICA) non prevede termini perentori espressi. L’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) ha riaffermato con forza il principio della diligenza professionale e della tempestività a carico dei distributori, fornendo un importante precedente interpretativo per l’intero settore energetico.
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​Il nodo centrale risiede nella gestione delle comunicazioni relative all’iter autorizzativo e al completamento delle opere necessarie alla connessione. Non essendoci un termine esplicito per la verifica di questa specifica documentazione, ARERA ha stabilito di applicare per analogia il limite di 5 giorni lavorativi, già previsto dal TICA (art. 10, comma 6-bis) per il controllo dei lavori di ultimazione degli impianti di produzione.
​Non si tratta di una nuova norma, bensì del consolidamento di un orientamento giurisprudenziale già espresso dall’Autorità in passato. Il messaggio per i distributori è chiaro: eventuali disservizi tecnici interni o l’assenza di scadenze rigide nella regolamentazione non giustificano attese di mesi per la notifica di carenze documentali agli sviluppatori.


​Il richiamo al rispetto dei tempi ha risvolti diretti sulla determinazione dei ritardi e sul potenziale diritto agli indennizzi automatici per gli operatori:

  • ​Fase autorizzativa: I ritardi maturati dal distributore nelle verifiche precedenti all’avvio formale dei lavori di connessione (ovvero prima della comunicazione di fine opere) non generano indennizzi diretti, poiché antecedenti alla decorrenza dei tempi di realizzazione dell’allaccio.
  • ​Fase di realizzazione: Le tempistiche di verifica eccedenti la soglia dei 5 giorni lavorativi accumulate dopo la segnalazione di completamento delle opere necessarie vengono conteggiate a tutti gli effetti come ritardo imputabile al gestore di rete.


​Se il tempo totale impiegato dal distributore per completare l’allacciamento supera il limite stabilito nel preventivo, includendo nel computo i giorni persi per le verifiche tardive, scatta il diritto del produttore all’indennizzo automatico a pratiche ultimate.



TAR MOLISE: LA PAS PER LE RINNOVABILI DIVENTA INOPPUGNABILE DOPO 30 GIORNI


​Scaduti i trenta giorni dalla presentazione della Procedura Abilitativa Semplificata (PAS), un Comune non può più bloccare l’avvio dei lavori per la realizzazione di un impianto rinnovabile, a meno che non si attivino le rigide procedure previste per l’autotutela amministrativa. A stabilirlo è il TAR Molise con la sentenza n. 423 del 22 ottobre 2026, che ha censurato il diniego tardivo espresso da un’amministrazione locale contro un impianto agrivoltaico.
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​In base all’articolo 6, comma 4, del D.Lgs. 28/2011, l’Amministrazione ha a disposizione un termine perentorio di 30 giorni dalla ricezione della domanda per adottare un diniego, richiedere integrazioni o indire una conferenza dei servizi.
​Nel caso in esame, il Comune è intervenuto a distanza di circa quattro mesi dalla pubblicazione della domanda sul Bollettino Regionale, quando ormai si era perfezionato il titolo autorizzativo tacito rendendo la PAS “inoppugnabile”.
​I giudici amministrativi hanno ravvisato diverse illegittimità nell’operato del Comune:

  • ​Decadenza dei termini: L’esercizio del potere d’inibizione è avvenuto a termini ampiamente scaduti.
  • ​Mancata comunicazione d’avvio: L’ente avrebbe dovuto avviare un formale procedimento di autotutela ai sensi dell’art. 7 della L. 241/1990, garantendo il contraddittorio con la società proponente.
  • ​Carenza documentale: L’atto comunale richiamava una nota della Soprintendenza mai notificata all’impresa.

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​Il TAR ha respinto anche le argomentazioni dell’ente locale relative all’asserita non idoneità del sito per vincoli presunti dal Piano territoriale paesistico-ambientale di area vasta.
​I magistrati hanno ribadito un principio fondamentale: la mera presenza di un vincolo non determina automaticamente la non idoneità dell’area, soprattutto laddove il sito sia considerato idoneo ex lege. Non è sufficiente l’inclusione generica in un piano d’area vasta, ma occorre sempre una valutazione in concreto da parte dell’amministrazione.
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​La sentenza ribadisce in conclusione che la stabilità della PAS non azzera del tutto i poteri di controllo postumo della Pubblica Amministrazione, ma li subordina rigorosamente a un corretto ed equilibrato procedimento di autotutela.