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LA NORMATIVA EXTRAPROFITTI DI NUOVO ALLA CORTE GIUSTIZIA EUROPEA

Con ordinanza del 6 maggio 2026 n. 3552/2026, il Consiglio di Stato ha respinto l’istanza con cui il Gestore dei Servizi Energetici – GSE S.p.A. ha chiesto di revocare il rinvio pregiudiziale in Corte di Giustizia UE, disposto con precedente ordinanza 22 dicembre 2025 n. 10151.


Come ricorderanno gli Associati, si tratta del giudizio promosso dalla Società aprifila patrocinata dallo studio CLP Lex di Roma, nell’ambito del quale il TAR Lombardia aveva annullato la delibera ARERA n. 266/2022 e il GSE aveva proposto appello dinanzi al Consiglio di Stato.
Con ordinanza n. 10151/2025, il Consiglio di Stato aveva ritenuto necessario investire la Corte di giustizia UE di tre nuove questioni pregiudiziali sulla legittimità europea della disciplina nazionale.
Il GSE aveva, successivamente, chiesto la revoca di quel rinvio, sostenendo che le sentenze della Corte di giustizia UE nei casi Secab (C-423/23, 22 gennaio 2026) ed Electrabel (C-633/23, 18 dicembre 2025) avessero già fornito risposta ai quesiti sollevati.


Con la recente ordinanza n. 3552/2026, il Consiglio di Stato ha ritenuto che non sussistono le condizioni per il ritiro della domanda di pronuncia pregiudiziale, anche a valle delle sentenze della Corte di giustizia UE (C-432/23 Secab ed Electrabel C-633/23), in considerazione della non identicità dei nuovi quesiti sollevati rispetto a quelli sui quali si è già pronunciata la Corte UE e, in tale ottica, della persistenza dei dubbi interpretativi mossi circa la conformità comunitaria delle disposizioni nazionali.


È stata, dunque, confermata la rilevanza concreta della nuova questione pregiudiziale per la definizione del contenzioso in essere con GSE e ARERA, in considerazione proprio dei numerosi profili di illegittimità e dei dubbi di compatibilità del meccanismo degli extraprofitti di cui all’art. 15-bis DL n. 4/22 con il diritto euro-unitario, dedotti all’interno dei ricorsi presentati al TAR Lombardia.


La decisione del Consiglio di Stato di mantenere in essere il rinvio pregiudiziale conferma che permangono seri dubbi sulla legittimità del meccanismo degli extraprofitti elaborato dallo Stato italiano e tiene, quindi, ancora aperta l’intera vicenda processuale che non può considerarsi sicuramente chiusa.


Assoidroelettrica continuerà a seguire gli sviluppi del procedimento pregiudiziale e ad aggiornare gli Associati sulle evoluzioni del contenzioso.


Si ringraziano per l’aggiornamento i professionisti dello studio CLPlex i quali rimangono, come sempre, a disposizione per ogni eventuale e ulteriore chiarimento.