7142
post-template-default,single,single-post,postid-7142,single-format-standard,cookies-not-set,mkd-core-2.0.2,mikado-core-2.0.2,ajax_fade,page_not_loaded,,onyx-ver-3.3, vertical_menu_with_scroll,smooth_scroll,fade_text_scaledown,wpb-js-composer js-comp-ver-6.4.2,vc_responsive

Decurtazioni degli Incentivi Ridotte e Retroattive in Soccorso delle Energie Rinnovabili

Il Senato ha approvato l’emendamento (su cui il Governo ha posto la fiducia) che sostituisce interamente l’originario disegno di legge di conversione del DL 3 Settembre 2019, n.101 (“Disposizioni urgenti per la tutela del lavoro e per la risoluzione di crisi aziendali”).


In tale maxiemendamento sono state apportate rilevanti modifiche all’art.42 del D.Lgs. 28/2011 in materia di controlli del GSE, riproponendo le disposizioni già oggetto dell’emendamento al DL Semplificazioni bocciato dall’aula e del nostro Comunicato Stampa dello scorso 25 Gennaio.
Sono state significativamente ridotte le decurtazioni degli incentivi già disposte dalla Legge di Stabilità 2018 con possibilità di applicazione retroattiva, novellando l’art.42 del D.Lgs. n.28/2011.
In particolare, il suddetto emendamento, oltre a prevedere rilevanti attenuazioni sanzionatorie in favore degli impianti fotovoltaici con criticità inerenti ai moduli installati, dispone che le decurtazioni degli incentivi non potranno essere più ricomprese fra il 20 e l’80%, ma dovranno attestarsi tra il 10 e il 50%, con riduzione, inoltre, della metà delle stesse decurtazioni (e non più solo di un terzo) nel caso in cui le violazioni siano spontaneamente denunciate dal soggetto responsabile.


Queste riduzioni, in continuità con la Legge di Stabilità 2018, consolidano il principio in forza del quale il GSE ha il potere di decurtare gli incentivi e non più di dichiararne la decadenza e forniscono un importante sostegno per l’intero settore delle energie rinnovabili, che di certo risulterà ancor più rivitalizzato dalla possibilità di estendere il suddetto regime alleggerito delle decurtazioni anche agli impianti oggetto di procedimenti amministrativi “definiti con provvedimenti del GSE di decadenza dagli incentivi, oggetto di procedimenti giurisdizionali pendenti nonché di quelli non definiti con sentenza passata in giudicato alla data di entrata in vigore della presente disposizione”.


Si tratta evidentemente di una norma con efficacia retroattiva, che consente di applicare l’innovata disciplina sanzionatoria non solo agli impianti oggetto di un procedimento di verifica e controllo, ma anche agli impianti già dichiarati decaduti dal GSE consentendo di poter ritornare a ricevere gli incentivi decurtati.
Tale possibilità di “rinascita” degli impianti si potrà avverare a seguito di richiesta del soggetto responsabile, che “equivale ad acquiescenza alla violazione contestata dal GSE nonché a rinuncia all’azione”; viceversa, tale regime sanzionatorio non è applicabile “qualora la condotta dell’operatore che ha determinato il provvedimento di decadenza del GSE è oggetto di procedimento e processo penale in corso, ovvero concluso con sentenza di condanna”.


La portata innovativa della disposizione è davvero rilevante ove si consideri che finora il GSE aveva sempre negato che le decurtazioni previste dalla Legge di Stabilità 2018 potessero trovare applicazione retroattiva e che, come segnalato nel nostro Comunicato Stampa dello scorso 2 Agosto, il giudice amministrativo ha riconosciuto l’immediata applicabilità delle decurtazioni anche in mancanza del previsto decreto ministeriale (TAR Lazio, 30.07.2019, n.10129).


Il legislatore, quindi, al fine di salvaguardare la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, ha ritenuto opportuno riformare i poteri controllo del GSE e le relative sanzioni applicabili, ampliando retroattivamente l’ambito operativo delle decurtazioni in modo da risollevare concretamente le sorti di impianti pregiudicati da precedenti provvedimenti di decadenza e di ridurre al contempo l’ingente contenzioso contro il GSE.


Si ringrazia l’Avv. Ambrogio Papa – Membro della Commissione Affari Legali di Assoidroelettrica – per il contributo fornito.