7290
post-template-default,single,single-post,postid-7290,single-format-standard,cookies-not-set,mkd-core-2.0.2,mikado-core-2.0.2,ajax_fade,page_not_loaded,,onyx-ver-3.3, vertical_menu_with_scroll,smooth_scroll,fade_text_scaledown,wpb-js-composer js-comp-ver-6.4.2,vc_responsive

D.L. Semplificazioni: Accolta una Proposta di Assoidroelettrica

Il 10 settembre u.s. il Decreto Legge Semplificazioni è stato convertito in legge e quindi è definitiva la novità a suo tempo proposta da Assoidroelettrica. L’art. 56 del D.L. Semplificazioni modifica l’art. 42 del D. Lgs. 28/2011 e prevede che il GSE possa ordinare il rigetto dell’istanza – ovvero la decadenza dagli incentivi – solo in presenza dei presupposti previsti dall’art. 21 nonies della legge 241/1990.
Successive sentenze del medesimo organo giudiziario avevano negato questo principio favorevole ai produttori.


L’art. 21 nonies prevede che il provvedimento amministrativo illegittimo possa essere annullato per ragioni di interesse pubblico, entro un termine ragionevole, comunque non superiore a diciotto mesi dal momento dell’adozione dei provvedimenti di autorizzazione o di attribuzione di vantaggi economici, … e tenendo conto degli interessi dei destinatari e dei controinteressati, dall’organo che lo ha emanato, ovvero da altro organo previsto dalla legge.


Il Consiglio di Stato con ordinanza 5303/2020 ha già affermato che la nuova norma si applica anche ai contenziosi in corso.


La novità essenziale sta nel fatto che trascorsi i 18 mesi il GSE non può più revocare gli incentivi o rigettare le istanze di accesso e deve sempre tener conto degli interessi dei produttori.


L’Associazione ringrazia l’Avv. Giovanni Battista Conte, membro della I Commissione – Affari Legali, Regolatori e Fiscali – per il lavoro svolto nelle attività di stesura della proposta avanzata a modifica della norma.