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LA CORTE COSTITUZIONALE NON ANNULLA IL RINNOVO SENZA GARA DELLE CONCESSIONI DI PICCOLE DERIVAZIONI

La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 265 depositata in data 22 dicembre 2022, ha dichiarato inammissibili le questioni di legittimità costituzionale promosse dal Presidente del Consiglio dei Ministri in relazione all’art. 4 della Legge regionale Friuli-Venezia Giulia n. 13/2021, che, in particolare, prevede il rinnovo automatico delle concessioni di piccole derivazioni d’acqua a uso idroelettrico in favore del concessionario uscente al massimo fino al 31 dicembre 2031.


Di fatto, la Consulta non ha annullato il rinnovo senza gara delle concessioni di piccola di piccole derivazioni, previsto dalla suddetta legge regionale “nelle more dell’approvazione della disciplina regionale relativa all’assegnazione in regime di concorrenza”.


È vero che la sentenza risolve la questione sul piano processuale e non su quello sostanziale, ma è anche vero che dietro i rilievi, apparentemente solo processuali, emergono le insuperabili criticità strutturali del presunto obbligo di gara a cui sottoporre al momento il rinnovo delle concessioni di piccole derivazioni.


In altre parole, rispetto a questa tipologia di concessioni non risultano, allo stato, pertinenti e vincenti le ricorrenti argomentazioni finalizzate a dimostrare in via automatica e diretta la lesione dei principi inerenti alla materia della tutela della concorrenza con particolare riferimento all’art. 12, paragrafo 1, della Direttiva 2006/123/CE (c.d. Direttiva Bolkestein).


La sentenza, quindi, assume preminente rilievo perché viene riconosciuta espressamente la specificità delle concessioni di piccole derivazioni d’acqua a uso idroelettrico.


In particolare, la Corte Costituzionale, eccependo la inammissibilità del ricorso “per carente ricostruzione del quadro normativo e per genericità delle censure”, intende evidenziare nel merito in riferimento a tali concessioni:


a) la “mancanza di un quadro di principi statali coerente – in tale specifico settore – con simili istanze”, che impedisce alla normativa regionale di calibrare opportunamente la propria disciplina in rapporto alla tutela della concorrenza; si riscontra, pertanto, l’assenza di una normativa nazionale sulla base di condivisi principi generali, recante le opportune riforme alla normativa vigente e le regole specifiche ed uniformi per l’intero territorio nazionale, al fine di evitare illegittime disparità di trattamento tra gli operatori a seconda del territorio di riferimento e distorsioni del mercato a causa di presunte applicazioni della Direttiva Bolkestein “a macchia di leopardo”, inevitabilmente lesive della libera concorrenza, che rappresenta un limite insuperabile delle competenze regionali, come più volte ribadito dalla Corte Costituzionale;


b) il recepimento da parte del legislatore nazionale dei principi della concorrenza “solo con riferimento alle procedure di assegnazione delle concessioni di grandi derivazioni idroelettriche”, riaffermando, quindi, l’attuale vigenza delle disposizioni normative del R.D. n. 1775/1933 (artt. 21 e 30), seppure carenti di apposita disciplina in ordine alla sorte delle opere “asciutte” ed all’eventuale indennizzo spettante al concessionario uscente in considerazione degli investimenti effettuati;


c) l’attuale problematica applicazione della Direttiva Bolkestein (senza, comunque, contemplare alcuna ipotesi di automatica disapplicazione delle norme nazionali vigenti per contrarietà alle previsioni comunitarie), puntualizzando efficacemente che: “né il ricorso né la memoria argomentano in merito all’idoneità dell’art. 12, paragrafo 1, della direttiva servizi a disciplinare compiutamente la specifica fattispecie in esame, tenuto conto, tra l’altro, dei problemi – sopra richiamati – concernenti la sorte delle opere realizzate dal concessionario uscente e il profilo degli eventuali indennizzi”;


d) la necessità di preventivo accertamento dell’interesse transfrontaliero riguardo a presunte lesioni dei principi della libertà di stabilimento di cui all’art. 49 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea.


Le statuizioni della Consulta, quindi, a ben vedere, forniscono importanti indicazioni operative circa il corretto approccio alla materia del rinnovo delle concessioni di piccole derivazioni, in cui si riscontra un vuoto normativo (al di là della risalente disciplina contenuta nel R.D. n.1775/1933) soprattutto in rapporto alla tutela della concorrenza, che rende evidentemente non applicabile in via immediata e diretta le previsioni comunitarie con conseguente illegittimità della fuga in avanti di qualche legislatore regionale e provinciale e che, invece, richiede l’intervento del legislatore nazionale (a cui è attribuita competenza esclusiva in tema di concorrenza) per la indispensabile predefinizione di una generale cornice normativa statale, funzionale all’aggiornamento locale della disciplina di settore.


Di certo tali indicazioni della Consulta, che coincidono sostanzialmente con le argomentazioni da sempre rappresentate da Assoidroelettrica alle istituzioni nazionali e comunitarie, costituiscono un autorevole approdo giurisprudenziale di cui sia il legislatore nazionale e regionale, che il giudice competente dovranno tener conto nel trattare la materia in questione.


Si ringrazia per la puntuale analisi della sentenza della Corte Costituzionale l’Avv. Ambrogio Papa, incaricato da Assoidroelettrica per seguire l’evoluzione della materia in oggetto, che rimane a disposizione di tutti gli associati per ogni ulteriore chiarimento.