REGIONE PIEMONTE: AGGIORNAMENTI IN TEMA DI DEFLUSSO ECOLOGICO
Con l’art. 34 della legge regionale n. 9/2025 (disponibile qui) la Regione Piemonte è nuovamente intervenuta sulla disciplina del deflusso ecologico.
Al comma 1 della citata disposizione si prevede che l’applicazione del Deflusso Ecologico (precedentemente fissata dal regolamento regionale n. 14/R/2021 al 31 dicembre 2024) «è prorogata al 31 dicembre 2026 su tutto il territorio regionale».
Il differimento dell’applicazione del D.E. al 31 dicembre 2026 fa comunque salvi gli operatori che abbiano avviato le c.d. sperimentazioni.
Appare più rilevante, e desta anche alcune preoccupazioni, il secondo comma del citato articolo 34 che, invece, dispone che «Nei corsi d’acqua a carattere torrentizio, canali o porzioni di essi non classificati come fiumi dalla Regione e nei corsi d’acqua classificati come fiumi o tratti di essi caratterizzati da ricorrenti deficit idrici stagionali, tenuto conto della regimazione non costante del flusso delle acque, il deflusso ecologico è calcolato in modo dinamico in base alla portata presente nella sezione di derivazione e non può essere eccedente il 30 per cento della portata effettiva medesima».
Sembra che con tale previsione la Regione intenda calcolare, nei corsi d’acqua a carattere torrentizio o caratterizzati da deficit idrici stagionali, il deflusso ecologico in modo dinamico, sulla base della portata effettivamente fluente in alveo.
La determinazione di un limite massimo del D.E. pari al 30% della portata fluente in alveo appare significativo e preoccupa che in presenza di derivazione che insiste su corso d’acqua già ridotto per cause naturali, il produttore possa subire un’ulteriore riduzione della portata derivabile sino al 70% della portata effettivamente disponibile. Tale misura andrebbe, peraltro, a rendere ancora più difficoltosa la programmabilità della produzione, argomento già critico nel settore soprattutto in periodi di siccità.
Dal momento che il limite del 30% è assente nella normativa nazionale, la prima questione che sorge è quella relativa alla sussistenza di una competenza legislativa della Regione sul punto o se, invece, la riconducibilità di tale limite alla materia “ambiente” attragga la questione nell’ambito della competenza legislativa statale.
Inoltre, non appare neanche chiaro sulla base di quali criteri la Regione possa stabilire che un corso d’acqua è caratterizzato da ricorrenti deficit idrici stagionali, e dunque assoggettare un corso d’acqua a tale disciplina. Probabilmente, tale disposizione legislativa dovrà essere attuata da un provvedimento regolamentare volto a disciplinare le concrete modalità di determinazione del D.E. in presenza di corsi d’acqua caratterizzati da ricorrenti deficit idrici stagionali.
Ad ogni modo occorrerà attendere per vedere se la P.A. vorrà interpretare questa disposizione nell’ottica della massimizzazione dell’uso della risorsa e segnatamente della produzione di energia pulita o, invece, della massima portata in alveo.
Assoidroelettrica ringrazia l’Avv. Giovanni Battista Conte e tutto lo Studio CLP che rimane a disposizione per ulteriori chiarimenti.
